27 Dicembre 2024
LA RIVISTA: GLI ARTICOLI

SENTENZA JOB ACT, CONDANNA O ASSOLUZIONE?

Umberto Romagnoli, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna, ha svolto un’ininterrotta attività di ricerca sul diritto positivo. Condirettore della Rivista trimestrale “Diritto e procedura civile”, fondatore della rivista Lavoro e diritto, ha ricevuto diverse lauree Honoris Causa da prestigiosi atenei (Castilla La Mancha, Buenos Aires e la Cattolica del Perù).

 

La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum sull’Art.18, secondo Lei può essere intervenuto un margine politico oltre le considerazioni costituzionali? Il quesito sull’art 18 conteneva effettivamente un carattere surrettiziamente propositivo e manipolato”?

La formulazione del quesito referendario era consapevolmente a rischio di bocciatura ad opera della Corte.
Ma la sfida è stata valutata meno inquietante di quella che avrebbe sicuramente provocato un referendum seccamente abrogativo delle discipline del licenziamento contenute nella legge Monti-Fornero e nel decreto attuativo della legge delega denominata Jobs Act. Chiederne la mera abrogazione equivale infatti a sganciare il ritorno all’originaria tutela statutaria da qualsiasi riferimento alla consistenza occupazionale dell’azienda cui appartiene il lavoratore licenziato. Una richiesta del genere pertanto sarebbe viziata da un intransigente massimalismo, ossia da una linea politica distante anni-luce dal gradualismo riformista inscritto nel codice genetico della Cgil che ha promosso l’iniziativa referendaria. Quest’ultima infatti non se l’è sentita di affrontare una campagna referendaria come quella (peraltro perdente) condotta una dozzina di anni fa da formazioni politiche dell’estrema sinistra a favore dell’estensione A TUTTI I DIPENDENTI della tutela statutaria contro il licenziamento. In questa maniera però il referendum era difettoso: mirava non solo e non tanto a creare un vuoto regolativo quanto piuttosto a sostituire il segmento normativo riguardante il livello occupazionale minimo (più di 15) con uno nuovo (più di 5). Viceversa, al legislatore popolare è consentito soltanto l’uso di forbici. Stavolta, l’uso non è stato ritenuto sapiente; come accadde in occasione del referendum del 1995, il cui esito ha portato ad una riscrittura dell’art. 19 st. lav. che ne ha rovesciato persino la ratio politica. A mio avviso, quindi, la questione di fondo attiene meno alla correttezza dell’uso delle forbici che alla propensione della Corte a chiudere un occhio. Allora c’era, oggi no.

 

L’ammissibilità del ricorso contro l’uso dei voucher ha creato un vuoto normativo? Posto che vada riordinato il ricorso ai voucher, quali soluzioni suggerisce?
Come la tutela reintegratoria non può avere, ad avviso della stessa Cgil, un campo di applicazione illimitato, così il voucher non deve essere una forma d’impiego universale. Ammontavano a 88 milioni di euro i voucher utilizzati nel 2015, l’anno seguente corrispondevano a 150 milioni, coinvolgendo un milione e mezzo di soggetti, in prevalenza giovani.. E li hanno usati tutti i possibili committenti: piccole e grandi imprese nonché pubbliche amministrazioni. Come dire che non è stato l’alternativa al lavoro nero che diceva di essere, bensì la punta dell’iceberg: nient’altro che lavoro nero legalizzato. Stante la propensione ad abusarne, il voucher è inammissibile ogniqualvolta l’attività lavorativa comporta l’integrazione del soggetto che la svolge in processi di produzione di beni o servizi organizzati in forma d‘impresa, piccola o grande che sia. Unica eccezione: il settore agricolo, limitatamente però alle tipiche attività stagionali. Fermo restando in ogni caso il tetto annuo del reddito da voucher.

 

L’esito positivo della consultazione sulla responsabilità in solido di appaltatore e appaltante nei confronti del lavoratore conduce adesso ad una condizione di incertezza normativa?
Assolutizzare il principio della responsabilità solidale tra appaltatore e appaltante serve a garantire l’affidabilità degli operatori economici, proprio come voleva una legge del 1960 che è stato un grossolano errore abrogare. Il principio è diretto a controllare la conformazione degli assetti organizzativi dell’impresa escludendo esternalizzazioni e decentramenti produttivi orientati alla mera riduzione del costo del lavoro.
il referendum si propone pertanto di bloccare la tendenza dominante nella recente legislazione e nella prassi ad assecondare la frammentazione del tessuto imprenditoriale con ricadute negative non solo sulla protezione dei lavoratori, ma anche sulla qualità dei processi produttivi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *